Opposizione all'ordinanza di Ingiunzione

Responsabile cancelliere Ornella Gambelli - piano secondo - stanza n. 2.15 - tel. 0721 697.282

cos'è e come si fa:

  • Riferimento normativo: articoli 22 e 22 bis (inserito dall'articolo 98 del D. Lgs. 507/99) e 23 L. 689/81;
  • Si propone con ricorso al giudice del luogo ove è stata consumata la violazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero);
  • Al ricorso va allegata l'ordinanza notificata;
  • Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta;
  • Il ricorso va depositato allo sportello della stanza 2.15 - piano secondo;
La competenza è del tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
  • di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • urbanistica ed edilizia;
  • di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  • di igiene delle bevande e degli alimenti;
  • di società e di intermediatori finanziari;
  • tributaria e valutaria;

E' altresì competente il tribunale:

  • se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15493;
  • quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15493;
  • quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 1736/1933, dalla L. 836/90 e dal D. Lgs. 285/92;
  • in tutti i casi previsti da diverse disposizioni di legge.

In tutti gli altri casi la competenza è del Giudice di Pace.


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