![]() L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 |
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| Responsabile: Operatore Giudiziario Rita Sanchioni - piano TERZO - stanza 3.10 - tel. 0721 697.278 Articolo 7 I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili:
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale. |
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