E' il Giudice con competenza in materia sia civile che
penale per un ambito territoriale detto circondario.
Con il Decreto legislativo n. 51/98, che ha abolito il Pretore, il Tribunale
ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune
competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo
il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica
anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice
di pace.
Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici)
e in composizione monocratica (un giudice singolo).
Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello,
davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato
origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione,
mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro
diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie
giurisdizioni (motivi di giurisdizione).
Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare,
oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. .
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 |