Responsabile cancelliere Dott.ssa Maria Elisa Torcellini - piano Primo
- stanza n. 12 - tel. 0721 814.418
cos'è e come si fa:
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Riferimento normativo: articoli 22 e 22 bis (inserito
dall'articolo 98 del D. Lgs. 507/99) e 23 L. 689/81;
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Si propone con ricorso al giudice del luogo ove
è stata consumata la violazione entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero);
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Al ricorso va allegata l'ordinanza notificata;
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Gli atti del processo e la decisione sono esenti
da ogni tassa e imposta;
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Il ricorso va depositato alla stanza 12 - piano primo;
La competenza è del tribunale quando la sanzione
è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
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di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
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di previdenza e assistenza obbligatoria;
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urbanistica ed edilizia;
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di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della
flora, della fauna e delle aree protette;
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di igiene delle bevande e degli alimenti;
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di società e di intermediatori finanziari;
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tributaria e valutaria;
E' altresì competente il tribunale:
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se per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a € 15493;
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quando, essendo la violazione punita con sanzione
pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è
stata applicata una sanzione superiore a € 15493;
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quando è stata applicata una sanzione di
natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,
fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 1736/1933, dalla
L. 836/90 e dal D. Lgs. 285/92;
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in tutti i casi previsti da diverse disposizioni
di legge.
In tutti gli altri casi la competenza è del Giudice di Pace.
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